Onorevoli Colleghi! - La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), ha previsto all'articolo 1, comma 220, che modifica l'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, il sequestro e la confisca obbligatori dei beni per i reati contro la pubblica amministrazione ovvero una particolare forma di confisca dei valori ingiustificati di cui al citato articolo 12-sexies. È, però, significativo evidenziare che tale norma, nel comprendere i delitti contro la pubblica amministrazione alla cui condanna o patteggiamento consegue la confisca obbligatoria, non prevede, nel suo testo vigente, il riferimento all'abuso di ufficio di cui all'articolo 323 del codice penale, mentre nel testo della legge finanziaria 2007 approvato in prima lettura alla Camera dei deputati il riferimento al reato di abuso di ufficio era presente. Questo perché, nel maxiemendamento su cui, al Senato della Repubblica, è stata posta la questione di fiducia sulla legge finanziaria 2007, il riferimento all'articolo 323 del codice penale è improvvisamente scomparso senza motivazione alcuna. Forse c'era qualcuno da tutelare e da proteggere da possibili confische.
Data la gravità del reato di abuso di ufficio e il suo elevato disvalore sociale, è necessario prevedere la particolare ipotesi della confisca obbligatoria dei valori di cui